Da aprile 2018 la vendita telematica deve costituire il modello standard di tenuta dell’esperimento di vendita, derogabile soltanto quando sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
Difatti, ai sensi dell’art. 569, comma 4, c.p.c., il Giudice con la stessa ordinanza con cui dispone la vendita forzata nelle procedure esecutive immobiliari, “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”.
Per poter partecipare alla vendita telematica è necessario accreditarsi al portale su cui si svolge l’asta, secondo la disciplina prevista nell’avviso di vendita, nel rispetto della normativa vigente.