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Vendite immobiliari (ex D.M. 32/2015 e altre vendite)

La vendita telematica ha fatto il suo esordio nel procedimento esecutivo con il D.L. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito in l. 22 febbraio 2010 n. 24. In tale ambito, il legislatore aveva previsto la possibilità per il giudice dell’esecuzione di stabilire nell’ordinanza di vendita che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, fossero effettuati con modalità telematiche, rinviando ad un apposito decreto ministeriale le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
È con il decreto n. 32 del 2015 che vengono stabilite le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
L’obbligatorietà delle vendite telematiche scatta per tutte le vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia che accerta la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche (PVP), di cui all’art. 161-quater delle disposizioni di attuazione.
Dunque, a partire dal 10 aprile 2018, la facoltà per il giudice dell’esecuzione di avvalersi dei mezzi telematici è divenuta un vero e proprio obbligo, «salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura».
La normativa sulle vendite telematiche è applicabile non solo alle ordinanze del giudice dell’esecuzione che per la prima volta dispongono la vendita (o conferiscono al professionista la delega), ma anche in tutti i casi in cui il giudice debba emettere una nuova ordinanza di vendita.
Quanto allo svolgimento della vendita, la stessa viene realizzata per il tramite di una specifica piattaforma informatica messa a disposizione dal gestore della vendita, un soggetto privato costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica.
A tal fine, il regolamento istituisce il registro dei gestori della vendita telematica, tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, e pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero.
A norma dell’art. 4, comma 1, la domanda di iscrizione nel registro deve contenere l'indicazione di uno o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica.
Con il provvedimento di iscrizione, al gestore della vendita telematica è attribuito un numero d’ordine di cui lo stesso è tenuto a fare menzione, negli atti, nella corrispondenza e nella pubblicità.
Tra gli obblighi che il regolamento prevede a carico del gestore della vendita telematica, vi è quello di istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica e di trasmettere entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti.
Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico delle operazioni di vendita telematica svolte dai gestori, anche sulla base dei dati trasmessi.

Il regolamento, nel Capo III rubricato «Vendite immobiliari» stabilisce nella Sezione I le «Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati» e nella Sezione II le «Modalità della vendita telematica».

Con riferimento alle modalità di vendita telematica, il D.M. 32/2015 prevede tre tipologie di vendita: vendita sincrona telematica, vendita sincrona mista e vendita asincrona.

Tali modalità di vendita possono essere applicate non solo nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, ex art. 569 c.p.c., ma anche per le vendite fallimentari disposte secondo il comma 2 dell’art.107 L.F.; la norma cita infatti: “Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

Ne consegue che il curatore può, quindi, determinare in funzione delle esigenze della procedura, della tipologia dei beni posti in vendita e della massimizzazione del risultato la pubblicità della vendita (art. 490 c.p.c.), lo svolgimento della gara (artt. 572 e 573 c.p.c.).

Riferimenti normativi.

Il D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. n.132/2015 ha innovato anche la disciplina delle vendite competitive previste dall’art. 107, comma 1, L.F.. Tale norma, in particolare, prevede che “Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.”
Tra le modalità di vendita competitiva vi rientra senz’altro la vendita telematica delineata dal D.M. 32/2015, in quanto meccanismo processuale finalizzato al raggiungimento del miglior risultato, nel minor tempo possibile e con la maggior trasparenza, attraverso un sistema incrementale di offerte.
Nel programma di liquidazione il curatore individua, per ogni bene o tipologia di beni, le modalità e i tempi di vendita. In assenza di specifiche previsioni normative, la modalità di vendita effettuata dal curatore viene scelta con assoluta libertà di forme, garantendo la competizione della procedura, nonché, adeguata pubblicità e informazione per la massima partecipazione.
Difatti, per la vendita dei beni immobili il curatore può scegliere se adottare un modello simile a quello delle vendite senza incanto o con incanto, fermo restando che il modello adottato consenta una competizione fra coloro che sono interessati all’acquisto e che tale competizione sia individuata nel programma di liquidazione ex art.104-ter nel quale è contenuto l’apposito regolamento di vendita.
Previo inserimento nel programma di liquidazione o sua integrazione, oppure tramite autorizzazione del giudice delegato su istanza del Professionista, il curatore può indicare la volontà di affidare a soggetti specializzati nella vendita ex art. 107 L.F. la liquidazione dell’attivo della procedura.

Riferimenti normativi.

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Vendite mobiliari (ex D.M. 32/2015 e altre vendite)

L’obbligatorietà delle vendite telematiche è prevista anche per le vendite di beni mobili, per le quali trova integrale applicazione l’art. 25 del D.M. n. 32/2015.
Difatti, l’art. 530 ai commi VI e VII c.p.c., (introdotti dalla L. 22 febbraio 2010 n. 24), stabilisce: “Il giudice dell’esecuzione mobiliare può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l’incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. In ogni caso il giudice dell’esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto”
Anche le vendite tramite commissionario vanno svolte nelle forme stabilite dal D.M. n. 32/2015. Se da una parte, l’art. 532 c.p.c. prevede che “Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario”, dall’altra va detto che per l’effetto del D.M. n. 32/2015 i “commissionari” per effettuare le vendite devono essere iscritti nell’elenco dei gestori istituito dal Ministero.

Riferimenti normativi.

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