La vendita telematica ha fatto il suo esordio nel procedimento esecutivo con il D.L. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito in l. 22 febbraio 2010 n. 24. In tale ambito, il legislatore aveva previsto la possibilità per il giudice dell’esecuzione di stabilire nell’ordinanza di vendita che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, fossero effettuati con modalità telematiche, rinviando ad un apposito decreto ministeriale le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
È con il decreto n. 32 del 2015 che vengono stabilite le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
L’obbligatorietà delle vendite telematiche scatta per tutte le vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia che accerta la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche (PVP), di cui all’art. 161-quater delle disposizioni di attuazione.
Dunque, a partire dal 10 aprile 2018, la facoltà per il giudice dell’esecuzione di avvalersi dei mezzi telematici è divenuta un vero e proprio obbligo, «salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura».
La normativa sulle vendite telematiche è applicabile non solo alle ordinanze del giudice dell’esecuzione che per la prima volta dispongono la vendita (o conferiscono al professionista la delega), ma anche in tutti i casi in cui il giudice debba emettere una nuova ordinanza di vendita.
Quanto allo svolgimento della vendita, la stessa viene realizzata per il tramite di una specifica piattaforma informatica messa a disposizione dal gestore della vendita, un soggetto privato costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica.
A tal fine, il regolamento istituisce il registro dei gestori della vendita telematica, tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, e pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero.
A norma dell’art. 4, comma 1, la domanda di iscrizione nel registro deve contenere l'indicazione di uno o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica.
Con il provvedimento di iscrizione, al gestore della vendita telematica è attribuito un numero d’ordine di cui lo stesso è tenuto a fare menzione, negli atti, nella corrispondenza e nella pubblicità.
Tra gli obblighi che il regolamento prevede a carico del gestore della vendita telematica, vi è quello di istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica e di trasmettere entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti.
Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico delle operazioni di vendita telematica svolte dai gestori, anche sulla base dei dati trasmessi.
Il regolamento, nel Capo III rubricato «Vendite immobiliari» stabilisce nella Sezione I le «Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati» e nella Sezione II le «Modalità della vendita telematica».
Con riferimento alle modalità di vendita telematica, il D.M. 32/2015 prevede tre tipologie di vendita: vendita sincrona telematica, vendita sincrona mista e vendita asincrona.
Tali modalità di vendita possono essere applicate non solo nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, ex art. 569 c.p.c., ma anche per le vendite fallimentari disposte secondo il comma 2 dell’art.107 L.F.; la norma cita infatti: “Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.
Ne consegue che il curatore può, quindi, determinare in funzione delle esigenze della procedura, della tipologia dei beni posti in vendita e della massimizzazione del risultato la pubblicità della vendita (art. 490 c.p.c.), lo svolgimento della gara (artt. 572 e 573 c.p.c.).
Riferimenti normativi.